Legislazione in materia di armi
Normativa di riferimento

Attenzione! Si tratta di un elenco sintetico e senza pretesa alcuna di esaustività!

  • Regio Decreto 18/06/1931 n. 773
    T.U.L.P.S.
  • Regio Decreto 6/05/1940 n. 635
    Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.
  • Legge 2/10/1967 n. 895
    Disposizioni per il controllo delle armi
  • Legge 18/04/1975 n. 110
    Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
  • Legge 25/03/1986 n. 85
    Norme in materia di armi per uso sportivo
  • D.M.I. 4/03/1987 n. 145
    Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale
  • Legge 9/07/1990 n. 185
    Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
  • Legge 11/02/1992 n. 157
    Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio
  • D.L. 30/12/1992, n. 527
    Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
  • D.M.I. 9/08/2001 n. 362
    Regolamento utilizzo armi depotenziate e repliche armi antiche ad avancarica
  • D. L. 26/10/2010 n. 204
    Attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
  • Legge 10/08/2018 n. 104
    Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
  • Legge 26/04/2019 n. 36
    Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa
  • Legge 8/08/2019 n. 77
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
Classificazione delle armi

Armi proprie: tutte quelle la cui destinazione naturale è
l’offesa della persona.

Armi improprie: qualsiasi oggetto che occasionalmente possa essere utilizzato per aumentare la capacità offensiva.


Armi da sparo: tutte quelle capaci di lanciare un proiettile (es. armi ad aria compressa).

Armi da fuoco: quelle che per lanciare un proiettile utilizzano una carica di lancio (polvere da sparo).

Armi da punta e da taglio: spade, alabarde, ecc.

Armi contundenti: mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, nunchaku, ecc


Armi sportive

Armi da caccia

Armi antiche (prodotte prima del 1890)

Armi artistiche

Armi rare o di importanza storica

Armi depotenziate (< 7,5 joule)

Repliche di armi antiche ad avancarica monocolpo

Armi comuni


Armi lunghe: lunghezza canna > 300 mm e lunghezza complessiva > 600 mm (armi da caccia: lunghezza canna > 450 mm).

Armi corte: quelle che non rientrano nella categoria precedente.


Licenze in materie di armi

Porto di pistola per difesa personale: vale per 1 anno (2 anni per le Guardie Giurate) lo rilascia il Prefetto; occorre un giustificato motivo, che non può essere un ri- schio generalizzato, ma deve essere legato strettamen- te alla singola persona.

Porto di bastone animato: rilasciato dal Prefetto.

Porto di fucile per difesa personale: lo rilascia il Questore per le Guardie Giurate che effettuano la scorta valori e per le Guardie Venatorie.

Porto di fucile uso cacciavale per 5 anni (dopo il primo anno occorre pagare le relative tasse annuali) – Questore.

Porto di fucile uso tiro a volo: vale per 5 anni – Questore.

Carta Europea d’Arma da Fuoco: vale per 5 anni ma scade comunque quando scade il porto d’armi a cui è collegata – Questore.

Nulla osta di acquisto: vale una tantum -? Questore.

Licenza di collezione armi comuni: permanente – Questore

Licenza di collezione armi antiche, artistiche e rare: permanente, costituisce anche titolo di acquisto per tali armi – Questore.

Acquisti

Per acquistare un’arma (munizioni) occorre avere uno dei seguenti titoli:

  • porto di pistola per difesa personale;
  • porto di fucile per difesa personale;
  • porto di fucile uso caccia;
  • porto di fucile uso tiro a volo;
  • nulla osta di acquisto;
  • licenza di collezione armi antiche, artistiche e rare (per tali armi).

Qualsiasi provvedimento (licenza) che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio (ed indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza). In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

Chiunque detiene armi senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi (ha utilizzato il nulla osta), deve presentare ogni cinque anni la opportuna certificazione medica (come quella necessaria per il rinnovo ?del Porto d’Armi). La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate.

Detenzione delle armi (e munizioni)

Una volta acquistata un’arma e/o munizioni, occorre denunciare tale arma e/o munizioni entro 72 ore presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza o Stazione dei Carabinieri competente per il luogo in cui sarà detenuta l’arma. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

La denuncia può essere effettuata anche per via telematica alla Questura
competente per territorio.

L’arma può essere detenuta, nella propria abitazione, nella abitazione di
altri (dimora), nel luogo di lavoro. In ogni caso occorre che chi detiene
l’arma abbia la piena disponibilità del luogo dove viene detenuta.

La denuncia di detenzione deve essere ripresentata ogni qual volta il
possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella
precedente denuncia.

Nella detenzione delle armi devono essere rispettati i seguenti limiti:

  • 3 armi comuni (oltre occorre munirsi di licenza di collezione);
  • 12 armi sportive;
  • un numero illimitato di armi da caccia;
  • 8 armi antiche artistiche e rare (oltre occorre munirsi della relativa licenza di collezione).

Per le munizioni devono essere rispettati i seguenti limiti:

  • 200 cartucce per arma corta
  • 1500 cartucce per fucile da caccia di cui massimo 200 da pistola
  • 5 Kg di polvere da sparo (da questo quantitativo occorre però detrarre la polvere contenuta nelle munizioni ? ad es. 400 cartucce cal 12 corri- spondono ad un Kg di polvere, così come 2000 cartucce cal. 22LR. Prudenzialmente si può calcolare g 3 di polvere per ogni cartuccia).

Per superare queste limitazioni occorre munirsi della opportuna licenza Prefettizia.

Possono essere detenute senza denuncia 1.000 cartucce a pallini ma si deve possedere un’arma dello stesso calibro delle cartucce.

Custodia delle armi

La custodia delle armi deve essere scrupolosa per non incorrere in pro- blemi con la legge e/o in pesanti responsabilità morali.

Le armi devono essere opportunamente custodite non solo per impedire ad eventuali malintenzionati di impossessarsene, ma anche perchè non possano finire nelle mani di bambini o di irresponsabili.

Devono quindi essere custodite in “contenitori” muniti di chiave (cassetti, armadi, casseforti) e quando ci si allontana da casa devono essere scariche e le munizioni conservate in luogo diverso dall’arma. Se prevediamo di allontanarci per lunghi periodi andrebbero smontate (“smontaggio di campagna”) e le parti conservate in luoghi diversi.

Non si possono “abbandonare” le armi in automobile (si configura il reato di “omessa custodia“).

Licenza di collezione

Qualora si richieda una licenza di collezione le Autorità di Pubblica Sicurezza possono imporre (ed impongono) particolari misure di sicurezza, in relazione alla consistenza della collezione (armadio blindato, stanza blindata, impianto di allarme, ecc. ecc.).

La licenza di collezione viene rilasciata per un determinato luogo, anzi per un determinato luogo della abitazione, e qualsiasi variazione deve essere notificata alle competenti Autorità.

Porto dell’arma

Se io porto con me un’arma in modo tale che io posso avere la “immediata disponibilità” dell’arma stessa (nella cintura, in tasca, in fondina, in borsa, nel cassetto porta og- getti della macchina) allora io eseguo un “porto dell’arma” (non conta se l’arma è scarica e se non ho neanche le munizioni, perché io potrei utilizzare l’arma per intimidire e questo è già un “utilizzo” dell’arma).

Trasporto dell’arma

In antitesi a quanto detto precedentemente, se io porto con me un’arma in modo tale che io NON posso avere la “immediata disponibilità” dell’arma stessa allora io eseguo un “trasporto dell’arma”.

L’arma dovrà essere trasportata separatamente dalle eventuali munizioni (ad es. le munizioni nell’abitacolo e l’arma nel bagagliaio), dovrà essere chiusa in un apposito contenitore, possibilmente chiuso a chiave o con un lucchetto, oppure avvolta in un pacco sigillato con nastro adesivo o legato con spaghi. Si deve poter dimostrare che per “utilizzare l’arma” si dovrebbe impiegare “molto tempo“.

Non si possono MAI portare le armi nei comizi, nelle manifestazioni sportive e non, nei parchi nazionali, negli aeromobili, nei treni e nelle navi.

In treno l’arma deve essere smontata.

In aereo deve essere consegnata al Comandante. Sulla nave deve essere consegnata al Commissario di bordo.

Legittima difesa

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa .

Nei casi previsti dall’articolo 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  • la propria o la altrui incolumità;
  • i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

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